Omesso deposito di copia autentica della sentenza impugnata ed improcedibilità del ricorso per cassazione: il punto della situazione

09 marzo 2018

 

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Omesso deposito di copia autentica della sentenza impugnata ed improcedibilità del ricorso per cassazione: il punto della situazione

di Andrea Ricuperati Scarica in PDF

Il quadro normativo di riferimento

Dispone l’articolo 369 del codice di procedura civile, dettato in materia di giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, che «Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte, a pena d’improcedibilità, nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto. Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità […] 2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai numeri 1 e 2 dell’art. 362; […]».

Le problematiche

In un siffatto contesto legislativo di riferimento, gli interpreti sono stati chiamati ad affrontare numerose problematiche; in particolare ponendosi i seguenti quesiti:

  1. l’inosservanza dell’onere prescritto dall’art. 369, secondo comma, n. 2), c.p.c., è rilevabile d’ufficio o solo su eccezione di parte?
  2. il deposito della copia autentica del provvedimento impugnato deve necessariamente essere contestuale a quello del ricorso per cassazione, o può intervenire successivamente ?
  3. quid iuris laddove della sentenza impugnata venga prodotta una copia conforme, ma manchi l’esemplare autentico notificato?
  4. la sanzione dell’improcedibilità scatta ugualmente, qualora la copia autentica del provvedimento impugnato sia stata depositata da una parte diversa dal ricorrente o sia comunque rinvenuta all’interno del fascicolo d’ufficio del procedimento ?
  5. in mancanza della copia autentica della sentenza impugnata, il ricorso per cassazione resta improcedibile anche quando sia stato notificato entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento oggetto di gravame?
  6. qualora il provvedimento impugnato sia stato notificato mediante posta elettronica certificata (d’ora in poi, per brevità, «PEC»), come se ne attesta la conformità ai fini del deposito nella Cancelleria della Corte di Cassazione?
  7. la non contestazione della conformità della copia semplice presente in atti è idonea ad impedire la dichiarazione di improcedibilità del ricorso?

 

Le soluzioni prospettabili e le risposte della giurisprudenza

Il Supremo Collegio è stato chiamato in molteplici occasioni a prendere posizione sui temi sopra elencati; e attualmente gli orientamenti consolidatisi possono essere così riassunti:

  1. la previsione dell’onere di deposito della copia autentica della decisione impugnata, con la relazione di notifica (quando questa sia avvenuta), soddisfa l’esigenza – di natura pubblicistica, giacché funzionale al rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – di consentire alla Corte la verifica della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione (cfr. da ultimo Cass., sez. II, 31 gennaio 2018, n. 2412), ostativa, in caso di esito negativo, allo scrutinio del merito del mezzo di gravame; di conseguenza, tale verifica può e deve aver luogo a prescindere ad ogni eventuale impulso di parte (Cass., sez. VI, 22 dicembre 2017, n. 30765; Cass., sez. III, 20 dicembre 2017, n. 30622) e l’improcedibilità costituisce la reazione sanzionatoria dell’ordinamento ad una condotta omissiva ostacolante la sequenza di avvio di un determinato processo (Cass., sez. un., 2 maggio 2017, n. 10648);
  2. la produzione della copia autentica – completa di relata di notifica – della sentenza impugnata è concretabile anche separatamente dal ricorso, purché avvenga entro il perentorio termine (insuscettibile di proroga, vanificandosi altrimenti il senso del duplice adempimento del meccanismo processuale) di 20 giorni dall’ultima notificazione dell’atto introduttivo, con lo strumento formale di cui al capoverso dell’art. 372 c.p.c., interpretato in maniera estensiva (cfr. Cass., sez. un., 16 aprile 2009, n. 9005);
  3. il deposito di copia autentica del provvedimento gravato, senza la relazione di notifica, non basta ad impedire l’improcedibilità del ricorso, quando una delle parti del giudizio abbia – implicitamente od espressamente – allegato la circostanza dell’avvenuta notificazione del suddetto provvedimento, a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel cd. termine breve, in quanto il controllo della procedibilità si pone come autonomo e preliminare rispetto a quello della stessa ammissibilità dell’impugnativa (Cass., sez. VI-2, 15 settembre 2017, n. 21386);
  4. l’improcedibilità non può essere dichiarata allorché la copia autentica (notificata) della sentenza oggetto di gravame, pur non versata in atti dal ricorrente, sia comunque esaminabile dal giudice per essere stata prodotta dalla controparte o – nelle sole ipotesi in cui il cd. termine breve di impugnazione decorra dalla comunicazione/notificazione di cancelleria (negli altri casi, come colto da Cass., sez. III, 31.1.2018, n. 2353, non potendosi nemmeno concepire un simile inserimento dei documenti notificatori) – inclusa nel fascicolo d’ufficio del/i grado/i di merito a séguito della presentazione dell’istanza di trasmissione ex 369, terzo comma, c.p.c. (Cass., sez. un., 2 maggio 2017, n. 10648, la quale ha in tal modo temperato il rigore del disposto della norma codicistica sulla base di una esegesi conforme ai princìpi del giusto processo [art. 111 Cost.] e del diritto di accesso ad un tribunale [artt. 6 § 1 CEDU e 47 Carta di Nizza]);
  5. l’unica fattispecie, in cui l’omessa acquisizione di copia autentica della decisione impugnata non genera la conseguenza della declaratoria di improcedibilità del ricorso per cassazione, si verifica quando tra la data della pubblicazione del provvedimento oggetto di gravame e quella di notifica del ricorso sia trascorso un lasso temporale inferiore al cd. termine breve ex 325 c.p.c., giacché viene a trovare automatica realizzazione l’esigenza pubblicistica di accertamento della mancata formazione del giudicato (v. Cass., sez. VI-3, 10 luglio 2013, n. 17066);
  6. poiché il processo di cassazione è ancora analogico (con la sola eccezione delle comunicazioni e notificazioni da parte delle cancellerie civili, secondo quanto previsto dal d.m. Giustizia 19 gennaio 2016 emesso ai sensi dell’art. 16, comma 10, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221), qualora il provvedimento impugnato sia stato notificato via PEC, occorre estrarne copia cartacea: ed il comma 1-ter dell’art. 9 l. 21.1.1994, n. 53, abilita (anche) l’avvocato destinatario della notifica all’assolvimento della formalità ai sensi del precedente comma 1-bis della stessa norma, ossia mediante stampa del messaggio di posta elettronica certificata e dei suoi allegati (tipicamente la sentenza e la relazione di notifica), nonché delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna del predetto messaggio, ed attestazione della conformità del tutto agli esemplari informatici con apposizione della firma autografa, secondo l’art. 23, comma 1, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (cd. codice dell’amministrazione digitale) (così, da ultimo, Cass., sez. VI, 22 dicembre 2017, 30765, resa in composizione plenaria; alla luce di tale pronuncia, confermante l’insegnamento invalso in modo costante nella giurisprudenza di legittimità, a partire da Cass., sez. III, 14 luglio 2017, n. 17450 [cfr. Cass. nn. 23668/2017, 24292/2017, 24347/2017, 24422/2017, 25429/2017, 26520/2017, 26606/2017, 26612/2017 e 26613/2017], il Primo Presidente della Corte ha ritenuto di non assegnare alle Sezioni Unite la questione – prospettata dall’ordinanza interlocutoria n. 30622 della III Sezione dello stesso Collegio in data 20 dicembre 2017 – delle modalità di deposito della copia autentica notificata via PEC della decisione impugnata). È stato precisato che:
  • la manifestazione di volontà certificatoria deve essere chiara ed univoca, oltre ad abbracciare tutti i componenti documentali della vicenda notificatoria (v. Cass. n. 30765/2017 cit.);
  • una volta compiute le suindicate formalità, non è necessario per il ricorrente estrarre – dalla cancelleria del giudice a quo o dal relativo fascicolo informatico – un’ulteriore copia autentica della sentenza impugnata, essendo sufficiente l’attestazione dell’esemplare della medesima (necessariamente autentico, onde essere idoneo a far decorrere il cd. termine breve) accluso al messaggio PEC di notifica telematica (cfr. ancora Cass. n. 30765/2017 cit.; in senso contrario si era espressa la III sezione civile della Corte con la sentenza n. 26520 del 9 novembre 2017);
  1. la mancanza della certificazione di conformità della copia semplice del provvedimento impugnato e della sua relazione di notifica, prodotta in giudizio, rende ineludibile (salva l’ipotesi sub lettera e) la declaratoria di improcedibilità del ricorso, a prescindere dall’assenza di contestazioni sul punto, in quanto – come si è visto – la materia è sottratta alla disponibilità delle parti e l’efficacia discendente dall’omesso disconoscimento ex 2719 c.c. (o quella sancita dall’art. 23, comma 2, primo periodo, d.lgs. n. 82/2005, applicabile al processo civile in virtù dell’art. 2, comma 6, ultimo periodo, dello stesso codice dell’amministrazione digitale) vale solo nei rapporti tra le parti e non quando siano in gioco indagini di rilevanza eminentemente pubblicistica, qual è il controllo (negativo) circa la formazione della res iudicata(cfr. sempre la citata Cass. n. 30765/2017, la quale ha reputato significativo il fatto che il capoverso dell’art. 23 d.lgs. n. 82/2005 non sia richiamato dal comma 1-bis della l. 21 gennaio 1994, n. 53, nonché – in materia di copie fotostatiche – Cass., sez. II, 18 settembre 2012, n. 15624).

Osservazioni e spunti di riflessione

Sia consentito esprimere qualche riserva circa l’esattezza del ragionamento che conduce la Suprema Corte a negare rilievo, ai fini dell’improcedibilità del ricorso per cassazione, alla circostanza del mancato disconoscimento della conformità della copia (non autentica) della sentenza impugnata: a sommesso avviso di chi scrive, infatti, la «stessa efficacia» attribuita dall’art. 2719 c.c. e dal capoverso dell’art. 23 d.lgs. n. 82/2005 è una categoria concettuale unitaria ed inscindibile, la quale non viene meno quando si esula dal rapporto interprivatistico per trascendere a quello pubblicistico, il contesto processuale di riferimento restando sempre il medesimo; le suddette norme non recano elementi testuali in grado di legittimare distinguo come quello individuato dalla giurisprudenza: tale non è, in particolare, il fatto che l’art. 9, comma 1-bis, della l. n. 53/1994 rinvii esclusivamente al primo e non al secondo alinea dell’art. 23 d.lgs. n. 82/2005, in quanto solo il comma 1 attiene ad un’attività certificativa, mentre il comma 2 – avendo ad oggetto l’equipollenza ad essa della mancata contestazione – non potrebbe logicamente essere richiamato da una disposizione relativa alle modalità di attestazione della conformità.

Val la pena di sottolineare che, dopo la pronuncia delle Sezioni Unite n. 10648/2017, il deposito di copia autentica del provvedimento impugnato risulta “smarcato” da vincoli soggettivi (= provenienza dal ricorrente) e addirittura cronologici (qualora la produzione giunga da una delle altre parti o sia inserita nel fascicolo d’ufficio dei pregressi gradi del procedimento); non ha, quindi, più ragion d’essere la preoccupazione (manifestata da Cass., sez. lav., 1 marzo 2005, n. 4248) di far dipendere la procedibilità del ricorso dal tempo in cui esso è deciso.

Del resto, già Cass., sez. VI-3, 26 maggio 2015, n. 10784, aveva avallato quell’opinione «che consente il recupero dell’atto, con conseguente inoperatività della sanzione di improcedibilità comminata dal’art. 369 c.p.c., allorché pur avendo il ricorrente prodotto copia informe del ricorso, non vi siano dubbi sulla conformità all’originale della copia»; e la genuinità del ricorso appare basilare, ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione, alla stessa stregua dell’autenticità della copia della sentenza gravata.

Se così è, l’estremo rigore formale caratterizzante l’orientamento ricordato sub lettera g) del precedente paragrafo sembra davvero poco conciliabile coi canoni costituzionali ed europei di cui agli artt. 111 Cost., 6 § 1 CEDU e 47 Carta di Nizza.

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